LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI INFORTUNI
RICORDA CHE
La comunicazione di infortunio e la denuncia di infortunio non sono la stessa cosa ma due adempimenti differenti:
- la "Comunicazione di infortunio" deve essere inoltrata dal datore di lavoro all'Inail in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori, dipendenti o assimilati, che siano prognosticati guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento (obbligo a fini statistico/informativi, ai sensi del combinato disposto art. 3, art. 18, comma 1, lettera r, e art. 21 d.lgs. n. 81/2008);
- la "Denuncia/comunicazione di infortunio" deve essere inoltrata dal datore di lavoro all'Inail in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori, dipendenti o assimilati, che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento (obbligo ai fini assicurativi, ai sensi del art. 53, d.p.r. 30/06/1965 n. 1124 e s.m.i. - art. 18, co. 1, lett. r, d.lgs. 09/04/2008 n. 81)
Il giorno dell’infortunio è a carico del datore di lavoro
L'invio della denuncia/comunicazione (nei casi previsti) consente, ad ogni modo, di assolvere sia all'obbligo previsto a fini assicurativi che a quello previsto a fini statistico/informativi.
Per i lavoratori del settore agricoltura, la denuncia/comunicazione di Infortunio deve essere trasmessa a INAIL in via telematica, tramite l’apposito applicativo disponibile sul Portale Inail
LA MODULISTICA
Di seguito i link, rispettivamente, per il modulo di comunicazione infortunio e per il modulo di denuncia/comunicazione di infortunio
OBBLIGHI DEL LAVORATORE
Il lavoratore deve comunicare immediatamente al datore di lavoro qualunque infortunio, anche se di lieve entità, che gli sia accaduto, fornendo alcune informazioni quali la data e il numero del certificato medico e i giorni di prognosi indicati
Per i lavoratori autonomi del settore agricoltura, è direttamente il lavoratore autonomo che deve provvedere a inviare a INAIL la denuncia/comunicazione di infortunio (sia per se stesso che per gli eventuali lavoratori appartenenti al nucleo familiare e costituenti la forza lavoro)
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro deve inviare a INAIL la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione del certificato medico rilasciato a seguito dell’infortunio (anche se questo è già stato trasmesso per via telematica a INAIL direttamente dalla struttura sanitaria che lo ha rilasciato)
In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, il datore di lavoro deve comunicare a INAIL l’evento entro ventiquattro ore, con qualunque mezzo che consenta di comprovare la comunicazione (resta, comunque, l’obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge)
Se i giorni prognosticati per un infortunio da meno di tre successivamente diventano di più, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia/comunicazione
entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del nuovo certificato medico
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